News20 dicembre 2022 12:03

Minori non accompagnati, i Comuni non possono chiamarsi fuori

Il sindacato di polizia Siap: "Sbalorditi dalle dichiarazioni dell'assessore di Genova Lorenza Rosso, l'incontro al Viminale di nove giorni fa non assolve i Comuni dalle loro competenze"

Minori non accompagnati, i Comuni non possono chiamarsi fuori

 

 

"Sono a dir poco sbalordito dalle dichiarazioni che ha rilasciato ieri l’Assessore Lorenza Rosso in merito alle gravi criticità che gravano sul Comune di Genova per l'accoglienza dei minori non accompagnati" dichiara Roberto Traverso, Segretario Nazionale SIAP e Segretario Generale Provinciale SIAP Genova.

 

"Prima di tutto troviamo scorretto il fatto che abbia detto di non essere a conoscenza del fatto che ci siano stati minori accuditi dalla Polizia di Stato visto che tutto ciò è stato relazionato da Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria e che anche la Magistratura è stata formalmente informata e quindi coinvolta.

 

Inoltre trovo davvero sorprendente che abbia dato ampio risalto al contenuto di un incontro che si è tenuto a Roma 9 giorni fa e che difatti non assolve gli obblighi che gravano sui Comuni: è noto che il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha incontrato al Viminale una delegazione dell’Anci presieduta dal sindaco di Prato, Matteo Biffoni, responsabile per l’immigrazione.
Tema dell’incontro la gestione dell’accoglienza dei minori non accompagnati il cui eccezionale afflusso sta causando difficoltà per prefetti e sindaci.
Il titolare del Viminale e il sindaco Biffoni, dopo una disamina delle criticità emerse, hanno condiviso iniziative per supportare le autorità sul territorio nella prosecuzione dei programmi di rafforzamento del sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati unitamente alla adozione di soluzioni di immediata attuazione per fronteggiare l’emergenza che consegue al crescente numero che da alcuni mesi se ne registra sul territorio nazionale.

Si è trattato di un incontro che ad oggi non sposta minimamente quelle che sono le responsabilità che hanno i Comuni sull’argomento visto che il rafforzamento dei centri nazionali di prima accoglienza è in valutazione e che comunque deve tener conto della normativa vigente" prosegue Traverso.

 

"Evidentemente l’Assessore Rosso ha voluto tirare fuori dal suo “cilindro” una vecchia notizia per cercare di trovare un modo per non ammettere la veridicità della denuncia che il SIAP ha oggettivamente sostenuto.

 

Pertanto ritengo che l’Assesore Rosso invece di cimentarsi in dichiarazioni “ardite” dovrebbe andarsi a leggere il contenuto dei Temi dell'attività parlamentare - Documentazione di inizio legislatura presenti sul sito istituzionale della Camera dei deputati che riporto di seguito integralmente:


 

il decreto legislativo n. 142 del 2015 (cd. decreto accoglienza) detta per specifiche disposizioni sull'accoglienza dei minori non accompagnati, ai quali fino ad allora si sono applicate le norme generali riferite ai minori in stato di abbandono, con l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento (si cfr. art. 18, 19, 19-bis e 21 del D.Lgs. n. 142/2015) Tali disposizioni, come modificate ed implementate dalla quasi coeva legge n. 47 del 2017 , rappresentano il quadro normativo di riferimento per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Il sistema che ne risulta distingue tra una prima e una seconda accoglienza e stabilisce il principio in base al quale il minore non accompagnato non può in nessun caso essere trattenuto o accolto presso i centri di permanenza per i rimpatri (CPR) e i centri governativi di prima accoglienza.

L'accoglienza dei minori si fonda innanzitutto sull'istituzione di strutture governative di prima accoglienza per le esigenze di soccorso e di protezione immediata di tutti i minori non accompagnati. Come specificato dalla legge n. 47 del 2017, si tratta di strutture specificamente destinate ai minori. Si tratta dunque di centri attivati dal Ministero dell'interno, gestiti da quest'ultimo, anche in convenzione con gli enti locali, finanziati a valere sul Fondo asilo Migrazione e Integrazione (FAMI).

 

Tali strutture sono istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata e sono gestite dal medesimo Ministero, anche in convenzione con gli enti locali. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono stabilite le modalità di accoglienza, gli standard strutturali e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, e gestite dal Ministero dell'interno anche in convenzione con gli enti locali.

 

Nelle strutture di prima accoglienza i minori sono accolti, dal momento della presa in carico, per il tempo strettamente necessario alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere tutte le informazioni sui diritti del minore, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Con le modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2017, si stabilisce che le operazioni di identificazione del minore devono concludersi entro dieci giorni e devono essere svolte sulla base di una procedura unica sull'intero territorio nazionale disciplinata dalla legge (art. 19-bis, D.Lgs. 142 del 2015).

 

A completamento del quadro normativo vigente, la legge n. 47/2017 (art. 5) ha introdotto una  procedura unica di identificazione del minore, che costituisce il passaggio fondamentale per l'accertamento della minore età, da cui a sua volta dipende la possibilità di applicare le misure di protezione in favore dei minori non accompagnati. Tale procedura prevede: un colloquio del minore con personale qualificato, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale; la richiesta di un documento anagrafico in caso di dubbio sull'età ed, eventualmente, di esami socio-sanitari, con il consenso del minore e con modalità il meno invasive possibili; la presunzione della minore età nel caso in cui permangono dubbi sull'età anche in seguito all'accertamento. Come chiarito dalla L. n. 47 del 2017, il provvedimento di attribuzione dell'età è emesso dal tribunale per i minorenni.

 

In ogni caso, i minori possono restare nelle strutture di prima accoglienza non oltre trenta giorni (il termine originario era di sessanta, ulteriormente ridotto dalla L. 47/2017). All'interno delle strutture è garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, accompagnato se necessario da un mediatore culturale.

Per la prosecuzione dell'accoglienza del minore, si prevede che tutti i minori non accompagnati siano accolti nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione - SAI (come ridenominato dal D.L. n. 130/2020), la cui capienza deve essere pertanto commisurata alle effettive presenze di minori stranieri nel territorio nazionale e comunque, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo. A tal fine, gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati.

Nella scelta del posto in cui collocare il minore, tra quelli disponibili, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali sono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. I richiedenti asilo che sono stati inseriti nel SAI durante la minore età, al compimento dei diciotto anni, restano in accoglienza fino alla definizione della domanda di protezione internazionale.

 

Nel caso in cui le strutture della rete SAI risultino indisponibili, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dal comune dove si trova il minore, secondo gli indirizzi stabiliti dal Tavolo di coordinamento nazionale istituito ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 142/2015 presso il Ministero dell'interno, che ha il compito di programmare gli interventi del sistema di accoglienza, compresi i criteri di ripartizione regionale dei posti disponibili. È fatta salva la possibilità di trasferire il minore in altro comune, tendendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. I comuni che assicurano l'attività di accoglienza accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per i minori non accompagnati.

E' prevista anche la possibilità per i Prefetti di attivare strutture di accoglienza temporanee esclusivamente <wbr></wbr>dedicate ai minori non accompagnati (art. 19, co. 3-bis, D.Lgs. n. 142/2015, introdotto da art. 1-ter, D.L. n. 113/2016). In particolare, si stabilisce che in presenza di due condizioni, ossia in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati e qualora i comuni non riescano a garantire l'accoglienza nelle forme già previste dalla legge, il Prefetto disponga l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di 50 posti per ciascuna struttura. In tali strutture possono essere accolti solo i minori di età inferiore agli anni quattordici per il tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di seconda accoglienza.

 

——————————

 

In conclusione, nel ribadire integralmente quanto già dichiarato e denunciato in merito al fatto che i poliziotti cercheranno di non lasciare mai in mezzo ad una strada un minore ma che non devono essere ingiustamente esposti a rischi professionali non previsti, parlerò al più presto nuovamente con il Questore ed il Prefetto di Genova per essere informato in merito al coinvolgimento diretto dell’Autorità  giudiziaria competente che a questo punto diventerà necessario ed inevitabile se i servizi sociali del Comune di Genova continueranno a non garantire il rispetto della normativa vigente che tutela i minori non accompagnati ed il Comune non troverà soluzioni logistiche adeguate per il loro affidamento". 

comunicato stampa

Ti potrebbero interessare anche: