News07 ottobre 2026 10:08

Alassio: evasione fiscale internazionale per milioni di euro

L'ispezione fiscale della Guardia di Finanza nei confronti di una persona residente in Alassio ha avuto origine dalla costante attività di monitoraggio delle compravendite immobiliari di pregio nel Ponente ligure

Alassio: evasione fiscale internazionale per milioni di euro

I Finanzieri del Comando Provinciale di Savona hanno concluso una complessa attività di verifica fiscale in materia di fiscalità internazionale nei confronti di una persona fisica di nazionalità straniera, iscritta all'Anagrafe della Popolazione Residente dal 2018 la quale, secondo gli elementi raccolti e l'ipotesi investigativa formulata, sarebbe stabilmente residente sul territorio nazionale con conseguente obbligo di dichiarazione in Italia.

L'ispezione fiscale ha tratto la propria origine dalla costante attività di monitoraggio delle compravendite immobiliari di pregio nel Ponente ligure, con particolare riferimento a un lussuoso attico sito nel comune di Alassio (SV), acquistato per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro.

L'esame delle banche dati in uso al Corpo e le indagini finanziarie sui conti correnti esibiti dalla parte hanno permesso di raccogliere elementi e formulare concreta ipotesi che il soggetto contribuente dovesse considerarsi fiscalmente residente in Italia sin dal periodo d'imposta 2018, annualità di acquisto del predetto immobile e di ulteriori sei appartamenti in territorio ligure, del valore complessivo di circa 5 milioni di euro. Secondo i principi normativi internazionali di natura convenzionale, recepiti da quelli nazionali, infatti, la residenza fiscale non si esaurisce nel mero dato anagrafico-formale, bensì si fonda sul cd. centro degli interessi vitali e sulla permanenza abituale del soggetto sul territorio dello Stato.

ln tale contesto, l'analisi svolta dalle Fiamme Gialle ha fatto ricorso alle tie breaker rules, previste dal Modello di Convenzione OCSE, le quali, nei casi di potenziale doppia residenza, attribuiscono la potestà impositiva allo Stato in cui il soggetto detiene i legami personali ed economici più stretti. Secondo l'ipotesi investigativa la contribuente vivrebbe grazie alle proprie rendite di natura finanziaria e avrebbe di fatto la residenza in Alassio, anche sulla base dell'analisi dei consumi e delle utenze, con conseguente obbligo di dichiarare in Italia tutti i redditi ovunque prodotti nel mondo, in virtù del principio della cd. world Wide taxation.

Dall'esame analitico del portafoglio di investimenti detenuto dalla parte nella Federazione Russa, avente un valore di 50 milioni di euro (oltre 4 miliardi di rubli, ai cambi attuali), i militari hanno ricostruito interessi finanziari, canoni di locazione e altri proventi e redditi percepiti, dal 2019 al 2024, per una base imponibile ai fini IRPEF sottratta a tassazione pari a circa 7 milioni di euro, un'imposta sul valore delle attività finanziarie estere (cd. IVAFE), mai dichiarata, pari al valore degli investimenti esteri, e un'imposta sul valore degli immobili esteri (cd. IVIE) evasa pari a oltre 4 milioni di euro. È opportuno sottolineare che, a seguito della recente sospensione delle principali clausole della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Russia, non è stato possibile per la contribuente beneficiare di regimi agevolati o dello scomputo delle imposte eventualmente pagate all'estero, comportando così il recupero a tassazione piena degli importi constatati. Il competente Ufficio delle Entrate ha già provveduto ad attivare l'iter volto al recupero delle imposte evase.

In virtù dell'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali obbligatorie, la parte è stata deferita alla locale Procura della Repubblica per la violazione dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 74/2000 (omessa dichiarazione).

Si evidenzia che il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari; che quella formulata è un’ipotesi investigativa basata su concreti elementi indiziari; che non vi è stata alcuna pronuncia a carico dell'indagata la cui responsabilità potrà essere accertata solo ove intervenga, nel contraddittorio fra le parti, sentenza irrevocabile di condanna.

com