News21 maggio 2021 15:58

Urbanistica: le associazioni chiedono al Governo di impugnare la riforma di Toti

"Disposizioni costituzionalmente illegittime, contrastanti con i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente, dell’urbanistica e del paesaggio": Lipu, V.A.S. Verdi Ambiente e Società Liguria, Italia Nostra Liguria, Legambiente Liguria e WWF chiedono al governo di impugnare la riforma voluta da Toti. Ecco l'esposto

Urbanistica: le associazioni chiedono al Governo di impugnare la riforma di Toti

-Al Ministro degli Affari Regionali 

-Al Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio 

Via della Stamperia, 8 - 00187 Roma 

-Al Ministro della Transizione Ecologica 

Viale Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma 

-Al Ministro della Cultura 

Via del Collegio Romano n. 27- 00186 Roma 

Oggetto: richiesta di impugnazione della Legge regionale della Liguria del 3 Maggio 2021, N. 6, “Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, Parte prima, n. 5 del 5 Maggio 2021. 

Con la presente le sottoscritte Associazioni riconosciute di protezione ambientale segnalano che le disposizioni contenute nella Legge Regionale in epigrafe appaiono costituzionalmente illegittime, in quanto contrastanti con i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente, dell’urbanistica e del paesaggio, fissati dalla vigente normativa statale. 

Le seguenti disposizioni invaderebbero le competenze statali in materia di paesaggio, di governo del territorio, in violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali contenute nella legge urbanistica n. 1150 del 1942 , nel Testo Unico dell’edilizia di cui al Dpr n. 380 del 2001 e del D.lgs 42/04 (Testo unico del Paesaggio). 

Premessa 

Questa legge oltre a presentare profili di incostituzionalità di seguito elencati, apre spazi di incertezza, quindi conflittualità e situazioni di blocco soprattutto su cinque aspetti operativi: • non è chiaro il ruolo delle provincie, fino ad oggi responsabili del coordinamento delle questioni sovracomunali; 

• la suddivisione tra entroterra e costiero non è sempre evidente con importanti aree di comuni costieri che appartengono all’entroterra e, viceversa; 

• in molte situazioni è possibile che il polo attrattore per certi aspetti possa essere un comune e per altri aspetti possa essere un altro comune, ma diventerebbe molto complesso stabilirlo;

• è possibile (anzi probabile) che le dotazioni di risorse umane presenti nei comuni siano non disponibili, non qualificate e prive della esperienza necessaria; in condizione di scarsità di risorse probabilmente prevarrà il maggiore interesse per gli aspetti decisionali del comune rispetto agli interessi di coordinamento su comuni diversi con risultati scadenti nelle decisioni di interesse sovracomunale; 

• nelle inevitabili scelte il comune penalizzato non accetterà di subire un presunto torto da un comune vicino mentre lo accetterebbe con meno reazione da Provincia o da Regione. 

Nello specifico si espone quanto segue: 

Articolo 1 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)) 

Articolo 3 (Modifica della rubrica del CAPO I del TITOLO IV della l.r. 36/1997) Articolo 4 (Inserimento degli articoli 23 bis, 23 ter, 23 quater, 23 quinquies della l.r. 36/1997) 

Articolo 5 (Modifica all’articolo 24 della l.r. 36/1997) 

Gli articoli 1, 3, 4 e 5 individuano due nuove pianificazioni di settore a livello comunale per i comuni individuati dal Piano territoriale regionale (PTR), quali il Piano dei servizi e delle infrastrutture (PSI) e il relativo Piano urbanistico locale (PUL). Il tutto contrasterebbe con il Codice dei beni culturali e del paesaggio, artt. 135, comma 1, 143, comma 2, e 156, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, in quanto la disciplina paesaggistica nei Comuni classificati come ambiti territoriali dell’entroterra non può essere separata da quella del PTCP il quale a sua volta non può essere sostituito dal Piano Territoriale Regionale (PTR), (riferimento Sentenza della Corte Costituzionale n°240 depositata il 17 novembre 2020).

Dalla visione unitaria delle tutele del Paesaggio, discende l'impossibilità di scindere il procedimento di pianificazione paesaggistica in subprocedimenti che vedano del tutto assente la componente statale. Infatti è chiaro che la nuova norma approvata non ha previsto alcuna concertazione con lo Stato nella pianificazione paesaggistica è obbligatoria e di rango costituzionale.

Vedasi in ultimo la sentenza Consiglio di Stato n° 3820 del 14 maggio 2021 dove il Consiglio di Stato conclude che: a) secondo la consolidata giurisprudenza della Corte  costituzionale, la tutela del paesaggio costituisce competenza riservata alla potestà  legislativa esclusiva statale e limite inderogabile alla disciplina che le Regioni possono  dettare nelle materie di loro competenza; b) il Codice del Paesaggio definisce - con efficacia vincolante per tutti gli enti territoriali (sia le Regioni, sia gli Enti locali minori) e anche per gli  enti pubblici operanti secondo specifiche normative di settore - i rapporti tra le prescrizioni  del piano paesaggistico e le prescrizioni di carattere urbanistico ed edilizio, secondo un  modello di prevalenza delle prime, non alterabile nemmeno ad opera della legislazione  regionale). 

Si rileva inoltre una possibile violazione con quanto disposto dalla Legge 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 6 comma 2 ed art. 10 comma 2 lett. A. 

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 11 della l.r. 36/1997) 

Con questa modifica apportata, il PTR assumerebbe il valore di piano urbanistico-territoriale, con specifica considerazione dei valori paesaggistici, anche in vista della successiva attribuzione ad esso del valore di Piano paesaggistico ai sensi degli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). 

Ciò si porrebbe in contrasto con gli artt. 135 e 143 del Decreto-legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», secondo cui la pianificazione paesaggistica avviene conun atto elaborato congiuntamente dalla singola regione e dal Ministero, con modalità disciplinate da apposite intese che riguardano anche le successive modifiche, revisioni ed integrazioni, prima della sua approvazione da parte della regione interessata.

Ne conseguirebbe la loro illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che riserva alla potestà esclusiva dello Stato la materia della «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali». D’altronde è chiaro quanto affermato dal comma 2 articolo 145 del Decreto-legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: “I Piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale…“ ma non viceversa, infatti il successivo comma 3 di detto articolo 145 afferma la prevalenza dei Piani Paesaggistici sugli strumenti di Pianificazione urbanistica compreso il PTR. 

In merito si era espressa già la Corte Costituzionale con Sentenza n. 50 del 2017 . Difatti La Corte costituzionale ha, infatti, da tempo affermato l’esistenza di un vero e proprio obbligo, costituente un principio inderogabile della legislazione statale, di elaborazione congiunta del piano paesaggistico, con riferimento ai beni vincolati (Corte cost. n. 86 del 2019) e ha rimarcato che l’impronta unitaria della pianificazione paesaggistica “è assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull’intero territorio nazionale” (Corte cost., n. 182 del 2006; cfr. anche la sentenza n. 272 del 2009). 

La disciplina introdotta dalla legge regionale in esame avrebbe, perciò, dovuto prevedere la propria applicazione, in relazione ai beni paesaggistici, esclusivamente nei casi e con le modalità previamente determinati dal piano paesaggistico in corso di elaborazione congiunta con il Ministero o eventualmente fissati d’intesa con quest’ultimo e destinati a confluire nel futuro piano. Ciò allo scopo di evitare che, in sede di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, le singole trasformazioni vengano valutate in modo parcellizzato, e non nell’ambito della considerazione complessiva del contesto tutelato specificamente demandata al piano paesaggistico, secondo la scelta operata al riguardo dal legislatore nazionale..”. 

Si rileva inoltre una possibile violazione con quanto disposto dalla Legge 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 6 comma 2. 

Articolo 7 (Modifiche agli articoli 47 bis e 47 ter della l.r. 36/1997) Articolo 12 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 

(Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio) Le proroghe previste all’interno dei due articoli appaiono in contrasto con quanto previsto dai comma 4 e comma 5 dell’articolo 145 del Decreto-legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Si segnala come la lesione delle prerogative statali sia dimostrata visto che ormai da molti anni i Comuni liguri senza un PUC continuano a non applicare la pianificazione paesaggistica puntuale senza alcuna valutazione degli organi statali competenti, ora con una ulteriore proroga in questo senso.

Peraltro il mancato adeguamento ai PUC di questi Comuni è frutto di ritardi imputabili solo agli stessi quindi assolutamente ingiustificabili. Questa è la quarta proroga: la prima fu fatta con legge regionale n° del 2 aprile 2015 (proroga al 31/12/2017), la seconda con legge regionale n° 1 del 18 febbraio 2017 (proroga al 31/12/2020), la terza legge regionale n° 21 del 27 luglio 2020 (proroga al 31/12/2022), ed ora con questa nuova legge regionale proroga al 31/12/2023. 

L’Articolo 10 (Modifica all’articolo 68 della l.r. 36/1997) della legge regionale 6/2021 Le modifiche apportate prevedono che l’assetto del PTCP, unitamente alle indicazioni del livello territoriale, non si applica ai territori dei comuni che il PTR approvato ai sensi dell’articolo 14 individua come ambiti territoriali dell’entroterra ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni. Tale articolato si pone in contrasto con il comma 2 dell’ articolo 145 del Decreto-legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: “I Piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale…“ ma non viceversa, infatti il successivo comma 3 di detto articolo 145 afferma la prevalenza dei Piani Paesaggistici sugli strumenti di Pianificazione urbanistica compreso il PTR.

Ciò ha comportato la non completa applicazione del PTCP e delle sue norme in parti significative del territorio regionale producendo una chiara violazione degli indirizzi che la Corte Costituzionale ha più volte con varie Sentenze, affermato relativamente alla unitarietà del valore della tutela paesaggistica.

È in questa prospettiva che il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio pone, all'art. 135, un obbligo di elaborazione congiunta del piano paesaggistico, con riferimento agli immobili e alle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 (le cosiddette "bellezze naturali"), alle aree tutelate direttamente dalla legge ai sensi dell'art. 142 (le cosiddette "zone Galasso", come territori costieri, fiumi, torrenti, parchi) e, infine, agli ulteriori immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 143, lettera d Codice Beni Culturali e del Paesaggio). 

Si rimarca inoltre come la Corte Costituzionale con sentenza n° 11 del 2016 ha affermato la non modificabilità , da parte di leggi regionali, del principio di sovraordinazione del Piano Paesaggistico sugli altri tipi di piani e programmi in quanto esso è strumentale all’attuazione del principio costituzionale della tutela del Paesaggio. 

Tutto ciò in violazione della disciplina dell'Assetto Insediativo di Livello Locale del Piano territoriale di coordinamento paesistico regionale relativamente ai regimi normativi "PU" (parchi urbani) alle aree di Conservazione e Mantenimento non insediabili (CE ed ANI-MA). 

Da ciò consegue una possibile lesione diretta dei valori paesaggistici tutelati, consistente in una grave diminuzione del livello di tutela, che le norme statali rappresentano limiti invalicabili per l'attività legislativa della Regione, dettando norme imperative che devono essere rispettate sull'intero territorio nazionale per primarie esigenze di tutela urbanistica, paesaggistica ed ambientale. 

Per le ragioni sopra indicate, siamo dunque a chiedere che il Governo proceda all’impugnazione degli articoli sopra menzionati della Legge Regionale della Liguria n. 32/2020 nanti la Corte Costituzionale, ai sensi dell’articolo 127, comma primo, della Costituzione. 

Genova, 20/05/2021 

Le Associazioni di protezione ambientale: 

Lipu 

Il Presidente Aldo Verner 

V.A.S. Verdi Ambiente e Società 

Liguria

Il Responsabile e 

Componente esecutivo Nazionale

Prof. Daniele Granara 

Italia Nostra Liguria 

Il Presidente Roberto Cuneo 

Legambiente Liguria 

Il Presidente Santo Grammatico 

Per i firmatari 

WWF Italia Delegazione Liguria 

Il Delegato Marco Piombo

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